Articolo abrogato dal d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38.
Abrogato dal 26 marzo 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38.
Abrogato dal 26 marzo 1998
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1988 al 26 marzo 1998. 162 parole tolte, 6 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie delle intendenze di finanza, previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, e' presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed e' composto:
tolto: a) del ragioniere generale dello Stato;
tolto: b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli;
tolto: c) LETTERA NON PIU' PREVISTAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. tolto: 13 GIUGNO 1988 aggiunto: 20 FEBBRAIO 1998, N. tolto: 396.
tolto: Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, restando in funzioni fino a tale data il consiglio d'amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120. aggiunto: 38
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art20 · fonte del testo