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[1]Nella prima attuazione della presente legge il personale appartenente al ruolo di cui alla tabella A annessa al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120 e' collocato, a giudizio insindacabile del Ministro delle finanze, con lo stesso grado rivestito e con la osservanza dell'attuale ordine di anzianita' nei ruoli di cui alle tabelle A e B dell'allegato I alla presente legge.

[2]In corrispondenza ai posti che, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, rimangano vacanti nei singoli gradi del ruolo di cui alla predetta tabella B, sono consentiti, per il primo collocamento di cui al precedente comma, altrettanti soprannumeri nei corrispondenti gradi del ruolo di cui alla tabella A del citato allegato I.

[3]Le vacanze nel ruolo di cui alla tabella B possono essere coperte in relazione al graduale riassorbimento dei detti soprannumeri.

[4]Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dal primo comma del presente articolo il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge conserva ad ogni effetto giuridico ed economico le qualifiche e la posizione rivestite nel ruolo di cui alla tabella A annessa al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art13 · fonte del testo