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[1]Nella prima attuazione della presente legge possono essere conferiti posti del ruolo di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge, entro i seguenti limiti:

[2]2 di grado quinto;

[3]5 di grado sesto;

[4]5 di grado settimo;

[5]mediante concorsi per titoli fra il personale di gruppo A delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, eccettuato il personale gia' dipendente dalla ragioneria generale dello Stato, che rivesta almeno il grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso e sia fornito di una delle lauree che saranno indicate nei bandi di concorsi.

[6]La composizione delle commissioni giudicatrici e le norme per l'espletamento degli indicati concorsi saranno fissate coi bandi relativi.

[7]E' data inoltre facolta' al Ministro delle finanze di nominare nel ruolo predetto, per la prima attuazione della presente legge, entro il limite di 5 posti, di cui non piu' di 2 di grado quinto, persone che, oltre a possedere i requisiti necessari per nomina ad impiego statale, compreso quello del titolo di studio, e prescindendo dai limiti di eta', risultino specialmente competenti per il disimpegno delle attribuzioni inerenti al ruolo medesimo, con particolare riguardo' alla tutela degli interessi finanziari dello Stato in ordine alle questioni di carattere economico.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art14 · fonte del testo