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[1]Ai funzionari dei gradi VIII, VII e VI dei ruoli di cui all'allegato I alla presente legge, assegnati al servizio delle ragionerie dei governi coloniali, possono, nei limiti dei posti vacanti nel grado immediatamente superiore, e sempreche' essi possiedano tutti i requisiti necessari per l'avanzamento, essere conferiti, per esigenze di servizio, il titolo ed il trattamento economico di detto grado superiore, con l'incarico delle relative funzioni.
[2]Il conferimento dell'incarico e l'eventuale sua cessazione sono disposti mediante decreto ministeriale, su proposta del ragioniere generale dello Stato.
[3]In caso di cessazione dall'incarico e' assegnato al funzionario, nel proprio grado, lo stipendio determinato in base alla complessiva anzianita' di grado, tenuto anche conto del periodo trascorso nell'incarico del grado superiore ed esclusa l'applicazione del sesto comma dell'articolo 4 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.
[4]Per l'effettivo conferimento del grado gia' attribuito per incarico ai sensi del primo comma saranno osservate le disposizioni vigenti in materia di promozioni.
[5]Per la determinazione dello stipendio nel grado medesimo non e' computabile il periodo dell'incarico.
[6]Il maggiore trattamento economico assegnato ai sensi del presente articolo per l'incarico delle funzioni del grado superiore e' computabile ai fini di quiescenza, soltanto se la cessazione dal servizio avvenga durante l'incarico stesso ovvero dopo l'effettivo conferimento del grado superiore predetto in prosecuzione dell'incarico senza interruzione.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998
