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E' abrogata la disposizione di cui all'articolo 22 del Regio decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, richiamata nella nota a) in calce alla tabella A annessa al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998
