[1]All'ispettorato generale di finanza e' affidato il compito di verificare:

[2]1°) che l'effettuazione delle spese proceda in conformita' delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo piu' proficuo ai fini dello Stato;

[3]2°) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;

[4]3°) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.

[5]A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformita' alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.

[6]Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.

[7]L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:

[8]1°) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonche' la puntuale resa dei conti;

[9]2°) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;

[10]3°) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' generale dello Stato;

[11]4°) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o societa', da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.

[12]Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art3 · fonte del testo