Art. 8 — Esecuzione delle ispezioni
Le ispezioni ai servizi di cancelleria e di segreteria delle Corti di appello e dei Tribunali sono, di norma, affidate ai magistrati dell'ispettorato generale; quelle ai servizi di cancelleria delle Preture sono, di norma, affidate ai funzionari di cancelleria o di segreteria con funzioni di ispettore superiore o di ispettore. Nelle ispezioni agli uffici di cancelleria o di segreteria i magistrati dell'ispettorato possono, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato generale, farsi assistere da funzionari di cancelleria o di segreteria adibiti al servizio ispettivo. Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari sono disciplinate dall'articolo 120 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 5 settembre 1962
