[1]Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto.

[2]La relazione e' comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al Ministro delle finanze.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art8 · fonte del testo