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Le navi ausiliarie e sussidiarie sono radiate a giudizio del Ministro della marina, previo parere del Comitato degli ammiragli, quando non possono piu' rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione ed esercizio.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 14 giugno 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art10 · fonte del testo