Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1927 al 9 ottobre 2010. 222 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I servizi dipartimentali comprendono:
tolto: i Comandi in capo di dipartimento marittimo;
tolto: i Comandi militari marittimi;
tolto: i Comandi di arsenali, cantieri e basi navali;
tolto: i Comandi di marina.
tolto: I limiti delle attribuzioni territoriali dei Comandi sopra indicati sono fissati con decreto Reale su proposta del Ministro della marina.
tolto: I Comandi in capo di dipartimento marittimo hanno alla loro dipendenza i Comandi militari marittimi della loro zona. I Comandi militari marittimi hanno alla loro dipendenza i Comandi di marina, delle piazze forti marittime, delle difese marittime, degli arsenali, cantieri e basi navali della loro zona, e i gruppi di forze navali mobilitabili, quelli di difesa mobile ravvicinata e il naviglio ausiliario e sussidiario loro assegnato, come e' prescritto dagli articoli 4, 5 e 6.
tolto: Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sono istituiti o soppressi o modificati i Comandi, le Direzioni e gli altri Istituti o uffici principali necessari per il disimpegno dei servizi affidati alla Regia marina.
tolto: Con decreto del Ministro per la marina potranno essere dettate le norme per l'organizzazione interna dei detti Comandi, Direzioni, ecc., nonche' per il modo come essi devono esplicare i servizi di propria competenza.
tolto: Dai Comandi militari marittimi dipendono altresi' le Capitanerie di porto delle loro zone per i servizi attinenti alla Regia marina ad esse affidati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art11 · fonte del testo