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Spetta agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina:

  • a)imbarcare sulle navi dello Stato per la direzione e il servizio degli apparati motori e generatori;
  • b)disimpegnare presso le Direzioni costruzioni navali incarichi in sott'ordini per la riparazione delle macchine;
  • c)prestare servizio presso i depositi di combustibile.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art29 · fonte del testo