Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1926 al 9 ottobre 2010. 242 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Spetta al Corpo per le armi navali:
tolto: a) in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto ed alla sistemazione dei relativi impianti; studiare e provvedere le nuove armi, i materiali d'armamento, quelli per il servizio ottico, quelli per il servizio elettrico e radiotecnico, eccettuati gli apparecchi elettrici per la propulsione delle navi provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, salvo il disposto dell'articolo 26 lettera f);
tolto: b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;
tolto: c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
tolto: d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui al comma a);
tolto: e) dirigere ed amministrare i lavori nelle officine degli arsenali e stabilimenti della Regia marina per i servizi di cui al comma a), e per i lavori al materiale elettrico di propria competenza e al materiale radiotecnico;
tolto: f) vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina;
tolto: g) far parte del Consiglio superiore di marina;
tolto: h) far parte del Comitato per progetti delle navi;
tolto: i) presiedere la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra e farne parte;
tolto: l) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relative ai servizi di cui al comma a);
tolto: m) provvedere al servizio automobilistico della Regia marina ed amministrarne il materiale;
tolto: n) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art28 · fonte del testo