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[1]Le forze navali armate dipendono dal Comando in capo delle forze navali.

[2]Esse sono riunite in un'armata navale costituita in una o due squadre, suddivise in divisioni. All'armata navale sono aggregati i Comandi di divisione di siluranti e dei sommergibili, nonche' le flottiglie di M. A. S. mobilitate e un'aliquota di naviglio sussidiario. Dal Comando in capo delle forze navali dipendono i Comandi navali all'estero e nelle Colonie.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art3 · fonte del testo