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[1]Le forze navali armate dipendono dal Comando in capo delle forze navali.
[2]Esse sono riunite in un'armata navale costituita in una o due squadre, suddivise in divisioni. All'armata navale sono aggregati i Comandi di divisione di siluranti e dei sommergibili, nonche' le flottiglie di M. A. S. mobilitate e un'aliquota di naviglio sussidiario. ((PERIODO ABROGATO DAL REGIO D.L. 19 DICEMBRE 1927, N. 2317, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1928, N. 2792)).
[3]((I Comandi navali all'Estero e nelle Colonie dipendono direttamente dal Ministero)).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 14 giugno 1928
