Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010. 129 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Corpo Reale equipaggi marittimi, distinto in categoria come all'art. 1 della presente legge, e' destinato:
tolto: A) Ufficiali:
tolto: a coadiuvare con mansioni esecutive nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo, gli ufficiali degli altri Corpi militari della Regia marina, coprendo gli incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati dalle apposite tabelle delle destinazioni stabilite dal Ministero o gli incarichi che vengono loro attribuiti con disposizione ministeriale.
tolto: B) Sottufficiali, sottocapi e comuni:
tolto: 1° ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali;
tolto: 2° a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialita' del Corpo presso i Comandi, nei Regi arsenali e negli altri stabilimenti, uffici e istituti della Regia marina e presso le Capitanerie e gli Uffici di porto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art33 · fonte del testo