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[1]Il Corpo Reale equipaggi marittimi, distinto in categoria come all'art. 1 della presente legge, e' destinato:
- A)Ufficiali:
[2]a coadiuvare con mansioni esecutive nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo, gli ufficiali degli altri Corpi militari della Regia marina, coprendo gli incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati dalle apposite tabelle delle destinazioni stabilite dal Ministero o gli incarichi che vengono loro attribuiti con disposizione ministeriale.
- B)Sottufficiali, sottocapi e comuni:
[3]1° ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali;
[4]2° a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialita' del Corpo presso i Comandi, nei Regi arsenali e negli altri stabilimenti, uffici e istituti della Regia marina e presso le Capitanerie e gli Uffici di porto.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010
