Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Un ufficiale di qualsiasi grado e Corpo non potra' mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un Corpo diverso dal proprio, tranne quelle che negli articoli precedenti sono attribuite a due o piu' Corpi contemporaneamente.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art34 · fonte del testo