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Un ufficiale di qualsiasi grado e Corpo non potra' mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un Corpo diverso dal proprio, tranne quelle che negli articoli precedenti sono attribuite a due o piu' Corpi contemporaneamente.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010
