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[1]Gli ufficiali chimici farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in chimica e farmacia e fra i diplomati secondo l'ordine della puntazione riportata in farmacia forniti anche di laurea in chimica pura, che non abbiano superato l'eta' di 30 anni.

[2]Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 8 gennaio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art39 · fonte del testo