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[1]((Gli ufficiali farmacisti sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in farmacia, fra i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica, e fra i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento), i quali non abbiano superato l'eta' di 30 anni.
[2]Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 giugno 1935, n. 1280
12La L. 6 giugno 1935, n. 1280, nel modificare l'art. 12, comma 1 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2) che "sono elevati da 27 a 30 anni i limiti di eta' previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, rispettivamente per il reclutamento degli ufficiali medici e degli ufficiali chimici-farmacisti".
Testo in vigore dal 22 giugno 1938 al 20 gennaio 1980
