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[1]((Le navi e siluranti non facenti parte delle forze navali armate sono costituite in gruppi, alla dipendenza dei comandi di dipartimento marittimo o comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate. Ad ogni gruppo e' assegnato un nucleo di personale per la manutenzione.
[2]I gruppi di unita' navali in disponibilita' costituenti le riserve delle squadre armate, mentre dipendono disciplinarmente dai comandi locali, sono organicamente dipendenti dai rispettivi comandi di squadra e di divisione, che possono disporne l'armamento e le esercitazioni in sostituzione di unita' armate)).
Testo in vigore dal 14 giugno 1928 al 9 ottobre 2010
