Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010. 270 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Gli istituti e scuole della Regia marina comprendono:
tolto: A) Per gli ufficiali:
tolto: 1° l'Istituto di guerra marittima (I. G. M.);
tolto: 2° l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Regia marina;
tolto: 3° la Regia accademia navale nella quale si compiono: corsi di abilitazione e di specializzazione ai vari servizi per ufficiali di vascello, esclusi quelli per la specializzazione nei servizi idrografici che si svolgono presso l'Istituto idrografico; corsi superiori per ufficiali di vascello ed ufficiali del genio navale e delle armi navali; corsi per ufficiali di nuova nomina dei corpi del genio navale, delle armi navali, medici, commissari e ufficiali di porto; corsi normali per allievi ufficiali di vascello e per allievi ufficiali del corpo del genio navale e delle armi navali; corsi per gli allievi ufficiali di complemento.
tolto: B) Per il personale del C. R. E. M.:
tolto: 4° le scuole variamente dislocate nelle quali si seguono corsi di perfezionamento per sottufficiali delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M., corsi di istruzione generale e professionale per sottocapi delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M. e corsi ordinari per la formazione dei militari delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M.
tolto: C) Per il personale non militare:
tolto: 5° gli Istituti nautici.
tolto: L'ordinamento di ciascun istituto o scuola e' stabilito per decreto Reale o Ministeriale.
tolto: Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti Corpi. All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art14 · fonte del testo