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[1]Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani laureati delle scuole superiori di commercio, od i istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 27° anno di eta'.

[2]I prescelti, nominati sottotenenti di Commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che sono promossi tenenti con la graduatoria che sara' stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto dei risultati del corso e del tirocinio pratico.

[3]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art40 · fonte del testo