Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1928 al 8 gennaio 1933. 662 parole tolte, 193 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Il Corpo del genio navale sara' ricostituito come segue:
tolto: a) tutti gli ufficiali generali, i colonnelli e tenenti colonnelli nonche' i maggiori inscritti nel quadro di avanzamento gia' compilato per il 1926 del Corpo del genio navale e di quello degli ufficialiaggiunto: Per il Passaggio degli ufficiali del soppresso Corpo per la direzione delle macchine tolto: saranno confermati o passeranno nel corpo aggiunto: nel Corpo del genio navaletolto: . La conferma o il passaggio sara' pronunciato da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato Maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina, che prendera' in esame le note caratteristiche e il servizio prestato. aggiunto: sono attualmente applicabili le seguenti norme:
tolto: Gli ufficiali generali, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori sopra indicati che, presi in esame dal Comitato suddetto non saranno giudicati idonei alla conferma o al passaggio nel Corpo del genio navale, o che entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge rinunzierannoa sottoporsi a tale esame, saranno tolti dai ruoli entro un mese dall'esame del Comitato suddetto, saranno considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio e quindi collocati in aspettativa per riduzione di quadri. Le domande di tale rinunzia saranno accolte o meno a giudizio insindacabile del Ministro della marina:
tolto: b) i maggiori del genio navale non compresi nel quadro di avanzamento gia' compilato per il 1926, i capitani del genio navale ed i tenenti del genio navale sono confermati nel Corpo del genio navale;
tolto: c) i maggiori per la direzione delle macchine, tranne quelli gia' in quadro di avanzamento nel 1926 e i capitani per la direzione delle macchine che gia' fecero l'esame per maggiore, passeranno a far parte con la loro sede di anzianita' nel Corpo del genio navale previo esame delle loro note caratteristiche e del loro servizio. Tale esame sara' eseguito da un Comitato costituito dal presidente del Consiglio superiore di marina, presidente, dal vice-presidente del Consiglio superiore di marina e dal Sottocapo di Stato Maggiore.
tolto: I maggiori e capitani per la direzione delle macchine che cosi' passeranno a far parte del genio navale dovranno essere inviati a frequentare corsi su speciali materie presso le scuole di ingegneria o dovranno essere sottoposti ad una prova di esame per ottenere la promozione a tenente colonnello nel Corpo del genio navale.
tolto: I maggiori e i capitani per la direzione delle macchine contemplati in questo paragrafo, che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del genio navale, saranno trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina;
tolto: d) i capitani e i tenentiaggiunto: a) i capitani e i tenenti gia' appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine provenienti tolto: dell'Accademia navale che hanno aggiunto: dall'Accademia navale, che, avendo gia' frequentato il corso superiore tolto: sarannoaggiunto: , sono stati inscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina tolto: eaggiunto: , passeranno nel Corpo del genio navale quando avranno seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria;
Mostra gli altri 6 capoversi cambiati
tolto: eaggiunto: b) i tenenti e sottotenenti aggiunto: gia' appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchinetolto: , che non hanno tolto: ancora frequentato il corso superiore, non lo dovranno tolto: frequentare; ma dovranno invece seguire aggiunto: piu' frequentare e faranno passaggio nel genio navale dopo aver seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi tolto: saranno aggiunto: nel frattempo continueranno ad essere temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina tolto: e passeranno nel genio navale man mano che raggiungeranno le condizioni innanzi prescritte. Gli ufficiali suddetti durante i periodi di chiusura dei corsi saranno imbarcati in servizio di macchina;
tolto: faggiunto: c) gli allievi della Regia tolto: accademia navale ramo macchine aggiunto: Accademia navale, ramo macchine, saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'Accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come e' prescritto dal comma precedente e dal comma a) tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 37.
Gli ufficiali di cui ai commi tolto: d) ed e) dovranno in massima aggiunto: a) e b) dovranno compiere i loro studi in ingegneria tolto: in tre anni (compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno). Coloro che non potessero compiere gli studi suddetti in tre anni, potranno compierli in non piu' di 4 anni, venendo pero' classificati coi loro punti di laurea col corso immediatamente seguente. Non e' ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il 4° anno. Gli ufficiali suddetti non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:
tolto: a) se alla fine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esame, essi non avranno superato con esito favorevole gli esami relativi ad undici delle materie di insegnamento stabilite negli statuti delle scuole di ingegneria alle quali sono iscritti;
tolto: b) se alla fine del terzo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno superato con esito favorevole gli esami relativi a quindici delle materie di insegnamento predette. Gli ufficiali che si troveranno nelle condizioni sopraindicate continueranno a far parte del ruolo transitorio nelle condizioni indicate alle lettere b) e c) del seguente art. 47. In caso di impedimenti dovuti a cause di malattie, o di altri casi di forza maggiore debitamente comprovati, il Ministero della marina ha facolta' di derogare dalle norme del presente articolo aggiunto: nel periodo di tempo prescritto dalle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.
aggiunto: Gli ufficiali gia' appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione macchine, che siano mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, possono essere trasferiti nel ruolo del Genio navale, anche se non abbiano a suo tempo sostenuto l'esame di avanzamento a capitano e di abilitazione a maggiore e siano stati inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina. Tale loro trasferimento dovra' essere preceduto dal parere favorevole di un Comitato costituito dal presidente e dal vice-presidente del Consiglio superiore di marina, e dal Sottocapo di stato maggiore della Regia marina, il quale, prima di esprimere il suo giudizio, prendera' in esame tutta la pratica personale di ciascun ufficiale da trasferire.