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[1]Il Corpo del genio navale sara' ricostituito come segue:
- a)tutti gli ufficiali generali, i colonnelli e tenenti colonnelli nonche' i maggiori inscritti nel quadro di avanzamento gia' compilato per il 1926 del Corpo del genio navale e di quello degli ufficiali per la direzione delle macchine saranno confermati o passeranno nel corpo del genio navale. La conferma o il passaggio sara' pronunciato da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato Maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina, che prendera' in esame le note caratteristiche e il servizio prestato.
[2]Gli ufficiali generali, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori sopra indicati che, presi in esame dal Comitato suddetto non saranno giudicati idonei alla conferma o al passaggio nel Corpo del genio navale, o che entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge rinunzieranno a sottoporsi a tale esame, saranno tolti dai ruoli entro un mese dall'esame del Comitato suddetto, saranno considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio e quindi collocati in aspettativa per riduzione di quadri. Le domande di tale rinunzia saranno accolte o meno a giudizio insindacabile del Ministro della marina:
- b)i maggiori del genio navale non compresi nel quadro di avanzamento gia' compilato per il 1926, i capitani del genio navale ed i tenenti del genio navale sono confermati nel Corpo del genio navale;
- c)i maggiori per la direzione delle macchine, tranne quelli gia' in quadro di avanzamento nel 1926 e i capitani per la direzione delle macchine che gia' fecero l'esame per maggiore, passeranno a far parte con la loro sede di anzianita' nel Corpo del genio navale previo esame delle loro note caratteristiche e del loro servizio. Tale esame sara' eseguito da un Comitato costituito dal presidente del Consiglio superiore di marina, presidente, dal vice-presidente del Consiglio superiore di marina e dal Sottocapo di Stato Maggiore.
[3]I maggiori e capitani per la direzione delle macchine che cosi' passeranno a far parte del genio navale dovranno essere inviati a frequentare corsi su speciali materie presso le scuole di ingegneria o dovranno essere sottoposti ad una prova di esame per ottenere la promozione a tenente colonnello nel Corpo del genio navale.
[4]I maggiori e i capitani per la direzione delle macchine contemplati in questo paragrafo, che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del genio navale, saranno trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina;
- d)i capitani e i tenenti per la direzione delle macchine provenienti dell'Accademia navale che hanno gia' frequentato il corso superiore saranno inscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel Corpo del genio navale quando avranno seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria;
- e)i tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine, che non hanno ancora frequentato il corso superiore, non lo dovranno frequentare; ma dovranno invece seguire con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi saranno temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel genio navale man mano che raggiungeranno le condizioni innanzi prescritte. Gli ufficiali suddetti durante i periodi di chiusura dei corsi saranno imbarcati in servizio di macchina;
- f)gli allievi della Regia accademia navale ramo macchine saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'Accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come e' prescritto dal comma precedente e dal comma a) dell'art. 37.
[5]((Gli ufficiali di cui ai commi d) ed e) dovranno in massima compiere i loro studi in ingegneria in tre anni (compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno).)) 7 ((Coloro che non potessero compiere gli studi suddetti in tre anni, potranno compierli in non piu' di 4 anni, venendo pero' classificati coi loro punti di laurea col corso immediatamente seguente.)) 7 ((Non e' ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il 4° anno.)) 7 ((Gli ufficiali suddetti non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:
- a)se alla fine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esame, essi non avranno superato con esito favorevole gli esami relativi ad undici delle materie di insegnamento stabilite negli statuti delle scuole di ingegneria alle quali sono iscritti;
- b)se alla fine del terzo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno superato con esito favorevole gli esami relativi a quindici delle materie di insegnamento predette.)) 7 ((Gli ufficiali che si troveranno nelle condizioni sopraindicate continueranno a far parte del ruolo transitorio nelle condizioni indicate alle lettere b) e c) del seguente art. 47.)) 7 ((In caso di impedimenti dovuti a cause di malattie, o di altri casi di forza maggiore debitamente comprovati, il Ministero della marina ha facolta' di derogare dalle norme del presente articolo)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Testo in vigore dal 21 novembre 1928 al 8 gennaio 1933
