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I gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata sono costituiti da siluranti, sommergibili, posamine, dragamine, cannoniere, M. A. S. e naviglio speciale. I gruppi dipendono dai Comandi militari marittimi ai quali sono assegnati.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 14 giugno 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art5 · fonte del testo