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La tabella D prevista dall'art. 44 per il Corpo del genio navale e per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi della categoria meccanici sara' fissata dal Ministro della marina di concerto con quello delle finanze, quando saranno messe in completa esecuzione le norme dettate dall'art. 45, commi a), b) e c).

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art50 · fonte del testo