Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1935 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 6 giugno 1935, n. 1098.
Abrogato dal 19 luglio 1935
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Articolo abrogato dalla l. 6 giugno 1935, n. 1098.
Abrogato dal 19 luglio 1935
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 19 luglio 1935. 61 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' data facolta' al Ministro della marina di trattenere in servizio, a loro domanda, per tre anni, 45 sottotenenti per la direzione macchine di complemento, in ragione media di 15 per ogni anno, per sopperire ai servizi di macchina in sostituzione degli ufficiali che saranno inviati ai corsi presso i politecnici.
tolto: Tale facolta' potra' essere esercitata fino al 1° luglio 1936.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1935, N. 1098
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art51 · fonte del testo