Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1934 al 9 ottobre 2010. 422 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Fino a quando l'organico del Corpo delle Armi Navali non sara' completato, potranno esservi trasferiti:

tolto: 1° gli ufficiali di vascello del grado di Capitano di Fregata o di Capitano di Corvetta, che ne facciano domanda e nel numero che stabilira' il Ministro per la Marina, purche' siano muniti di un brevetto di specializzazione superiore, oppure abbiano superato con esito favorevole un apposito esame, secondo modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la marina.

tolto: Il trasferimento di questi ufficiali e' subordinato alla dichiarazione di idoneita' al passaggio della competente Commissione di avanzamento.

tolto: Tale norma avra' valore fino al 31 dicembre 1935.

tolto: 2° i Tenenti di vascello con anzianita' non inferiore a quella del 31 dicembre 1928, muniti del brevetto di specializzazione superiore o del diploma della scuola di telegrafia e telefonia dell'Istituto Superiore postale, telegrafico e telefonico, che abbiano compiuto il tirocinio pratico, prescritto per il conseguimento del brevetto di specializzazione superiore, oppure che abbiano superato con esito favorevole un apposito esame, secondo modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la marina.

tolto: Il trasferimento di questi ufficiali ha luogo in seguito a loro domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

tolto: Il numero dei tenenti di vascello che potranno ottenere detto passaggio non puo' essere superiore a nove.

tolto: Tale norma avra' vigore fino al 31 dicembre 1935.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: Potranno inoltre, entro il 1° luglio 1935, e nel numero massimo complessivo di due, in seguito a domanda ed a giudizio insindacabile del Ministro per la Marina, essere ammessi al passaggio in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali, col proprio grado e con la propria anzianita', capitani di fregata e capitani di corvetta di complemento e tenenti colonnelli e maggiori delle armi navali di complemento, che abbiano appartenuto precedentemente a ruoli del servizio permanente effettivo nella Regia marina e che, essendo in possesso della laurea in ingegneria industriale, abbiano compiuto non meno di otto anni di servizio (compresi quelli di temporaneo richiamo) ed abbiano almeno tre anni e sei mesi di imbarco.

tolto: Per gli ufficiali ammessi in servizio permanente effettivo in base al precedente comma, i periodi di servizio prestati in qualita' di ufficiale del servizio attivo permanente e di ufficiale di complemento saranno computati agli effetti della pensione.

tolto: Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore che saranno passati nel Corpo delle armi navali fino al 31 dicembre 1934 conserveranno «ad personam» le denominazioni di grado degli ufficiali di stato maggiore, fino a quando rimangono nel grado equiparato a quello rivestito nel Corpo di stato maggiore all'atto in cui avviene il passaggio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art56 · fonte del testo