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[1]I tenenti colonnelli, i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel Corpo del genio navale, ed i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel ruolo transitorio a mente del comma c) dell'art. 45, quando colpiti dai limiti di eta' del loro grado, saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
[2]L'aspettativa concessa sara' regolata con le norme dell'articolo 52, attribuendo ai predetti officiali il limite di eta' del grado superiore.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010
