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Il tenente generale medico del Corpo sanitario che risulta in eccedenza alla tabella C allegata alla presente legge continua a rimanere in soprannumero, ma non si fa contemporaneamente luogo alla promozione nei gradi di generale fino a che non sia assorbita la eccedenza stessa.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010
