Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli ufficiali del Corpo delle armi navali, meno quelli provenienti dagli ufficiali di vascello, si applicano gli stessi limiti di eta' previsti dalla presente legge all'art. 53 per il Corpo del genio navale.
tolto: Agli ufficiali di vascello che passeranno a far parte del Corpo delle armi navali si applicheranno, in via transitoria e sino al 1° gennaio 1936, i limiti di eta' degli ufficiali di vascello.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art58 · fonte del testo