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[1]Nulla e' variato alle disposizioni degli ufficiali in congedo per la direzione delle macchine. In questi ruoli saranno inscritti all'atto del loro allontanamento dal servizio gli ufficiali della direzione delle macchine che non saranno trasferiti nel Corpo del genio navale.

[2]Restano pertanto in vigore anche le disposizioni riguardanti il reclutamento degli ufficiali di complemento per la direzione delle macchine.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art60 · fonte del testo