Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per gli assistenti del genio navale che sono compresi nel ruolo transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina restano immutate le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 692, relative ai collocamenti a riposo degli assistenti del genio navale, ai quali rimane altresi' esteso il disposto dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art62 · fonte del testo