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[1]Per la prima formazione della categoria servizi portuali del Corpo Reale equipaggi marittimi saranno trasferiti nella categoria stessa i sottufficiali di porto ora esistenti, provenienti dall'ordinamento ora vigente.

[2]Con decreto Reale su proposta del Ministro della marina, di concerto con quello delle comunicazioni e delle finanze, saranno emanate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento della categoria «Servizi portuali»; con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina di concerto col Ministro delle comunicazioni e con quello delle finanze sara' stabilito il numero dei sottufficiali sottocapi e comuni della detta categoria.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art61 · fonte del testo