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Per gli assistenti del genio navale che sono compresi nel ruolo transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina restano immutate le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 692, relative ai collocamenti a riposo degli assistenti del genio navale, ai quali rimane altresi' esteso il disposto dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010
