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[1]Il Ministro della marina ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto e' previsto nella presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 8 luglio 1926.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Volpi - Ciano.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010
