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[1]Il Ministro della marina ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto e' previsto nella presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 8 luglio 1926.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Volpi - Ciano.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art64 · fonte del testo