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La costituzione delle forze navali armate e delle forze navali mobilitabili, dei gruppi di difesa mobile ravvicinata e l'assegnazione del naviglio sussidiario e' stabilita con disposizione del Ministero della marina, sentito il Capo di Stato Maggiore.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 14 giugno 1928
