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La costituzione delle forze navali armate e delle forze navali mobilitabili, dei gruppi di difesa mobile ravvicinata e l'assegnazione del naviglio sussidiario e' stabilita con disposizione del Ministero della marina, sentito il Capo di Stato Maggiore.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 14 giugno 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art7 · fonte del testo