Ordinamento della scuola materna statale

Art. 17 — Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali

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Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare. Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato.

Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art17 · fonte su Normattiva