Ordinamento della scuola materna statale.
- Art. 1 — Caratteri e finalità della scuola materna statale
- Art. 2 — Orientamenti dell'attività educativa
- Art. 3 — Programma annuale di sviluppo
- Art. 4 — Sezioni ed orario
- Art. 5 — Assistenza
- Art. 6 — Edilizia
- Art. 7 — Oneri dei comuni
- Art. 8 — Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione
- Art. 9 — Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti
- Art. 10 — Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti
- Art. 11 — Ruoli
- Art. 12 — Ispettrici della scuola materna statale
- Art. 13 — Direttrici della scuola materna statale
- Art. 14 — Insegnanti della scuola materna statale
- Art. 15 — Assistenti della scuola materna statale
- Art. 16 — Documenti e controlli sanitari per il personale della scuola materna statale
- Art. 17 — Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali
- Art. 18 — Stato giuridico del personale della scuola materna statale
- Art. 19 — Direzione didattica
- Art. 20 — Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione
- Art. 21 — Contributi dello Stato ai comuni per le scuole materne statali
- Art. 22 — Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrati in scuole materne statali
- Art. 23 — Concorso speciale
- Art. 24 — Regolamento di esecuzione
- Art. 25 — Spese degli enti pubblici territoriali
- Art. 26 — Vigilanza delle scuole materne statali
- Art. 27 — Concorso speciale direttivo
- Art. 28 — Concorsi
- Art. 29 — Prima applicazione della legge
- Art. 30 — Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali
- Art. 31 — Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970
- Art. 32 — Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970
- Art. 33 — Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge
- Art. 34 — Finanziamenti per l'edilizia delle scuole materne dal 1966 al 1970
- Art. 35 — Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari 1966 e 1967, per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali
- Art. 36 — Utilizzazione degli stanziamenti
- Art. 37 — Relazione sull'applicazione annuale della presente legge
- Art. 38 — Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge