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Nulla prima applicazione della presente legge e fino a che non sia stato approvato l'ordinamento della scuola, di cui al precedente articolo 3, il Consiglio della Scuola sara' composto dai professori di ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa e dai professori di ruolo di altra Facolta' dell'Universita' di Roma che siano titolari degli insegnamenti costitutivi della Scuola previsti dall'articolo 151 dello statuto della predetta Universita' di Roma.
Testo in vigore dal 8 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
