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Agli effetti dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, modificato con legge 2 agosto 1957, n. 699, ed agli effetti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari e' considerata come Facolta' di lettere a filosofia, limitatamente ai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa ai sensi del precedente articolo 4.

Testo in vigore dal 8 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;153~art5 · fonte del testo