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Per gli allievi iscritti al primo anno della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei corsi previsti come triennali dallo Statuto dell'Universita' di Roma, e' ridotta ad un biennio a norma del precedente articolo 2, comma secondo.
Testo in vigore dal 8 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
