Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per gli allievi iscritti al primo anno della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei corsi previsti come triennali dallo Statuto dell'Universita' di Roma, e' ridotta ad un biennio a norma del precedente articolo 2, comma secondo.

Testo in vigore dal 8 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;153~art9 · fonte del testo