Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica puo' essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Testo vigente dal 12 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art10 · fonte del testo