(( Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione e' effettuata o la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. L'autorita' competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione e' il comune nella cui anagrafe e' iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. 4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131

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Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che la misura delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e' decuplicata.

Testo vigente dal 1 gennaio 2024

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1983 al 1 gennaio 2024. 163 parole tolte, 301 parole aggiunte.

tolto: Chiunqueaggiunto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagraficiaggiunto: , contravviene alle disposizioni della presente legge tolto: ed a quelle del regolamento e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potesta' o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonche' per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di piu' Comuni, si applica l'ammenda da lire 2000 a lire 10.000. Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole e' ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione. Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.aggiunto: , della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione e' effettuata o la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. L'autorita' competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione e' il comune nella cui anagrafe e' iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. 4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art11 · fonte del testo