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[1]L'applicazione delle sanzioni disciplinali a carico dei custodi delle carceri mandamentali e' di competenza del procuratore del Re Imperatore, previa contestazione per iscritto all'interessato dei fatti accertati a carico di lui.

[2]L'ammonizione puo' essere inflitta anche dal direttore pretore del mandamento.

[3]Il provvedimento del procuratore del Re Imperatore e' comunicato unitamente agli atti relativi al Ministero, il quale ha facolta' di modificare la decisione del procuratore del Re Imperatore anche aggravando la punizione inflitta.

[4]In pendenza del procedimento disciplinare il procuratore del Re Imperatore puo' disporre che il custode sia sospeso dalle funzioni e dalle competenze, salvo l'attribuzione, se del caso di un assegno alimentare alla moglie ed ai figli minorenni in misura non superiore al terzo del salario.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art11 · fonte del testo