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Il Contributo indicato nell'articolo 13 puo' essere modificato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno:

  • a)quando i Comuni indicati nella tabella C hanno prova veduto agli adempimenti che per ciascuno di essi sono precisati nella tabella stessa;
  • b)quando si verifica variazione nel salario del personale di custodia in dipendenza di leggi o di regolamenti organici in vigore alla data della presente legge, o quando si verifica sostituzione di personale;
  • c)quando per soppressione di un carcere mandamentale i servizi di questo sono assegnati a uno o piu' altre carceri;
  • d)quando le carceri sono trasferite in locali diversi previa l'autorizzazione prevista dal capoverso dell'art. 17;
  • e)quando i Comuni hanno maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di edifici destinati a carceri mandamentali, autorizzati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno, o eseguiti dallo Stato.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art15 · fonte del testo