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[1]Nel decreto di istituzione o soppressione di un carcere mandamentale, emesso a norma dell'art. 1 della presente legge, sono determinate la misura del contributo e la data di decorrenza o di cessazione del medesimo.

[2]Per le carceri gia' esistenti ma non ancora in funzione all'entrata in vigore della presente legge, la data d'inizio del funzionamento nonche' l'ammontare e la decorrenza del contributo sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art16 · fonte del testo