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[1]Nei contratti di locazione di immobili destinati a carcere mandamentale, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero delle finanze o dal Ministero di grazia e giustizia, si intendono, a tutti gli effetti, sostituiti allo Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX, i Comuni sedi delle corrispondenti carceri mandamentali.
[2]A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, si intendono risoluti, senza obbligo di disdetta, i contratti di locazione di immobili destinati a carceri mandamentali, stipulati tra i Comuni, locatori, e lo Stato conduttore,
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
