Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nei contratti di locazione di immobili destinati a carcere mandamentale, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero delle finanze o dal Ministero di grazia e giustizia, si intendono, a tutti gli effetti, sostituiti allo Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX, i Comuni sedi delle corrispondenti carceri mandamentali.

[2]A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, si intendono risoluti, senza obbligo di disdetta, i contratti di locazione di immobili destinati a carceri mandamentali, stipulati tra i Comuni, locatori, e lo Stato conduttore,

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art18 · fonte del testo