Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I locali demaniali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono adibiti ad uso di carceri mandamentali continuano a conservare tale destinazione, ma i Comuni nei quali le dette carceri hanno sede devono corrispondere allo Stato la pigione nella misura attualmente stabilita.
[2]Se la pigione non e' stata ancora determinata, questa e' stabilita con le norme indicate nell'articolo seguente, aumentando in corrispondenza il contributo dovuto a norma, dell'art. 13.
[3]E tuttavia in facolta' dei Comuni di offrire altri locali, purche' siano riconosciuti idonei a termini dell'art. 17.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
