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Qualora successivamente all'entrata in vigore della presente legge locali demaniali siano adibiti ad uso di carceri mandamentali, i Comuni sedi di tali carceri sono tenuti a corrispondere allo Stato la pigione nella misura determinata dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per l'interno.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
